Sentenze, Lavoro (Rapporto)
Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello statuto dei lavoratori è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.
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Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
Nel caso di licenziamento discriminatorio la violazione opera obiettivamente, ovvero in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza ad una specifica categoria protetta, anche a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro. Nel caso, invece, di licenziamento per ritorsione (o rappresaglia) è necessario che il lavoratore (o la organizzazione sindacale) fornisca idonea prova della sussistenza di un motivo illecito determinante, anche nell’ipotesi in cui risulti la palese illegittimità del recesso datoriale.
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Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
In caso di licenziamento di lavoratori che appartengono ad una rappresentanza sindacale aziendale, attuato nell’ambito di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, necessita l’apposito nulla osta del sindacato. Le condotte aziendali consistite nell’aver disposto la immediata efficacia dei licenziamenti, in violazione delle previsioni di cui all’art.14 dell’accordo interconfederale 18.4.1966, si configurano ex se come antisindacali poiché hanno escluso che il controllo delle organizzazioni sindacali si svolgesse preventivamente rispetto non all’adozione dei provvedimenti bensì alla concreta operatività degli intimati recessi.
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Tribunale di Ascoli Piceno 14.9.2018 n. 292, Giud.Pulini, Fifa Securty srl (Avv. Camaioni) c. Inps (Avv. Trovati).
In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, nella specie, la natura subordinata del rapporto di lavoro
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Tribunale di Taranto 9.7.2018 n. 2760, Giud. Magazzino, Semeraro (Avv. Natalicchio) c. Comune di Massafra (Avv. De Tommaso).
Il diritto all’assunzione del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, è subordinato alla permanenza al momento dell’assunzione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale la delibera di scorrimento era stata emessa. La determinazione di assumere gli idonei nelle graduatorie deriva da scelte di macro-organizzazione dell’ente pubblico.
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Tribunale di Torino 11.6.2018 n. 862, Giud. Pastore, Italprotex (Avv. Risso) c. Inps (Avv. Borla).
La notifica da parte dell’Inps di un avviso di addebito tramite PEC corrisponde al modello legale previsto dall’art.30, comma 4, del d.l. n.78/2010 conv. in l. n. 122/2010, e pertanto la mancata impugnazione dell’avviso entro il termine di legge rende inammissibile ulteriori doglianze sull’irregolarità della notifica stessa.
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Tribunale Torino 7.5.2018 n. 778, Giud. Buzano, XXXXX (Avv. Bonetto, Druetta) c. Digital Services XXXVI Italy srl (Foodora) (Avv.ti Tosi, Lunardon, Realmonte).
L’attività lavorativa prestata con mansioni di fattorino in bicicletta (c.d. riders) in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, costituisce lavoro autonomo e non lavoro subordinato in quanto il rapporto di lavoro intercorso tra Foodora ed i suoi riders consentiva di scegliere se, quando e quanto lavorare, senza garantire un’attività minima né un obbligo di eseguire la prestazione, con assenza degli elementi caratterizzanti la fattispecie del rapporto di subordinazione (assoggettamento al potere direttivo, continuità del rapporto di lavoro, assenza di sottoposizione al potere disciplinare).
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Tribunale di Bari 18.5.2017 n. 2700, Giud. Ariola, Novielli Costruzioni srl (Avv. Martielli) c. Inps (Avv. Mastrorilli).
Il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell’ammissione alla Cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi con l’ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell’ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale. Le scelte dell’ente sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti o inattendibili ovvero viziate per palesi travisamenti in fatto.
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Trib. Bari 15.9.2016 n. 3930, Giud. Calia, Cominvest srl (Avv. Polignano) c. Inps (Avv. Patarnello, De Leonardis).
Nel caso in cui un datore di lavoro, nonostante non sia in regola con il pagamento dei contributi, fruisce indebitamente delle agevolazioni contributive, l’Inps è autorizzato ad emettere nota di rettifica a titolo di recupero delle suddette agevolazioni.
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Tribunale di Lamezia Terme 17.5.2018 n. 202, Giud. Salatino, Partenope (Avv. Graziadio) c. Trenitalia (Avv. D’Ippolito).
In caso di infortunio sul lavoro il risarcimento del danno patrimoniale non può essere riconosciuto per il periodo successivo all’inizio dell’età pensionabile, atteso che il maggiore importo sul trattamento pensionistico al quale il ricorrente avrebbe avuto diritto in base ad una retribuzione superiore non può essere del tutto equiparato alle differenze retributive non percepite.
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Sentenze
Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
In caso di licenziamento di lavoratori che appartengono ad una rappresentanza sindacale aziendale, attuato nell’ambito di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, necessita l’apposito nulla osta del sindacato. Le condotte aziendali consistite nell’aver disposto la immediata efficacia dei licenziamenti, in violazione delle previsioni di cui all’art. 14 dell’accordo interconfederale 18.4.1966, si configurano ex se come antisindacali poiché hanno escluso che il controllo delle organizzazioni sindacali si svolgesse preventivamente rispetto non all’adozione dei provvedimenti bensì alla concreta operatività degli intimati recessi.
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Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art.28 dello statuto dei lavoratori è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.
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Tribunale di Ascoli Piceno 14.9.2018 n. 292, Giud. Pulini, Fifa Securty srl (Avv. Camaioni) c. Inps (Avv. Trovati).
Non può conferirsi prevalenza alle dichiarazioni rese durante l’accertamento ispettivo da due lavoratori direttamente interessati alla controversia, allorchè le dichiarazioni non hanno trovato riscontro in sede istruttoria.
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Tribunale di Taranto 9.7.2018 n. 2760, Giud. Magazzino, Semeraro (Avv. Natalicchio) c. Comune di Massafra (Avv. De Tommaso).
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n.165/2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo.
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Tribunale di Ascoli Piceno 18.5.2018 n. 117, Giud. Del Curto, Cesarini (AVV. Romani) c. BBA srl (Avv. Lori, Camaioni).
Non esistendo una definizione normative del mobbing, la giurisprudenza ha ritenuto la sussistenza del mobbing in presenza di una condotta del datore di lavoro che ponga una pluralità di comportamenti, tra loro uniti da uno scopo unitario, capaci di produrre un effetto vessatorio nei confronti del dipendente. Occorrono da parte del datore di lavoro più comportamenti finalizzati allo stesso predeterminato scopo, quello di mortificare la persona del dipendente, svilirne le competenze, umiliarlo, portarlo eventualmente alle dimissioni o comunque emarginarlo. Spetta al lavoratore dimostrare tutti gli elementi costitutivi del mobbing, le condotte del datore, il danno psicofisico, ma anche e soprattutto l’intento persecutorio, ossia lo specifico “disegno” del datore mirato alla sua emarginazione.
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Tribunale di Torino 11.6.2018 n. 862, Giud. Pastore, Italprotex (Avv. Risso) c. Inps (Avv. Borla).
L’art.30, comma 4, del d.l. n.78/2010, conv. in l. n.122/2010, non prevede alcuna estensione particolare del “file” con cui notificare l’avviso di addebito tramite PEC, per cui anche l’uso del formato “PDF” anziché “p7m”, se raggiunge lo scopo della notifica, ossia la conoscenza o conoscibilità del contenuto dell’atto da parte del destinatario, è valido.
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Tribunale di Bari 19.4.2018 n. 1462, Giud. Calia, De Tomaso (Avv. Lorusso) c. Inps (Avv. Patarnello).
Ove l’indebito recuperato dall’Inps mediante trattenute sull’assegno sociale ha per oggetto somme corrisposte al medesimo titolo di assegno sociale (c.d. “compensazione impropria”) non vige il divieto di impignorabilità di cui all’art. 1246 n. 3 cod. civ.
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Tribunale di Bari 18.5.2017 n. 2700, Giud. Ariola, Novielli Costruzioni srl (Avv. Martielli) c. Inps (Avv. Mastrorilli).
L’opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione e l’opposizione agli atti esecutivi sono soggette a termini diversi, rispettivamente 40 giorni di cui all’art.24 d.lgs. n.46/1999 e 20 giorni di cui all’art.617 cpc.
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Tribunale di Torino 19.10.2017 n. 1942, Giud. Mollo, Ponzio (Avv. Vullo) c. Eutourist New srl (Avv.ti Pellicella, Arena).
L’obbligazione di pagare tempestivamente la retribuzione è un’obbligazione pecuniaria per la quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1219, numero 3 e 1182, comma 3, c.c., non è necessaria la messa in mora, gli interessi si intendono maturati dalla data di scadenza del proprio debito sino all’effettivo pagamento.
Il datore di lavoro è liberato dalla responsabilità solo qualora dimostri l’impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile. A tal fine, non può considerarsi prova di un’impossibilità sopravvenuta la circostanza che il pagamento del servizio intervenga solo dopo la certificazione della fattura o che dipenda dal ritardo nella ricezione dei pagamenti da parte del committente, o dalla società di factoring, in quanto tutto ciò rientra nel rischio di impresa che sicuramente non può essere posto a carico del lavoratore.
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Tribunale di Castrovillari 9.5.2018 n. 1218, Giud. Santoro, Nociti (Avv. Ciranni) c. MIUR (Avvocatura distrettuale dello Stato)
In materia di rapporti a termine nel settore scolastico va disapplicata la disciplina di fonte legale (art. 526 del D.L.vo n. 297/1994) e pattizia che limita il trattamento economico del personale docente ed educativo non di ruolo a quello iniziale previsto per l’omologo personale di ruolo, senza alcuna possibilità di progressione stipendiale, in quanto in evidente violazione del principio di pari trattamento e non discriminazione tra lavoratori a causa delle diverse condizioni d’impiego sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE,non essendovi alcuna ragione oggettiva in grado di giustificarla e deve essere riconosciuta a fini economici l’anzianità di servizio, costituente un mero fatto, e, pertanto, insuscettibile di prescrizione autonoma, e deve essere accordato il diritto ad essere collocati nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturatanel servizio prestato nell’amministrazione scolastica in forza dei contratti a termine sottoscritti ed eseguiti. Va riconosciuto, altresì,il diritto alle differenze retributive maturate, corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione di tutta l’anzianità maturata, nei limiti della prescrizione quinquennale.
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