Sentenze

Processo del lavoro – Pubblica Amministrazione – Omessa iscrizione nel registro PP.AA. – Notificazione a cura della cancelleria – Mediante deposito in cancelleria

Corte di Appello Catania 21.6.2023, Pres. Ferreri, Rel. est. Murana, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania (Avvocatura distrettuale dello Stato) c. Paimfruit (Avv. Cosio).

La notificazione a cura della cancelleria, ove destinatario sia un’amministrazione pubblica – nel caso di specie, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro – che, in violazione dell’obbligo di legge, abbia omesso di iscriversi nel registro PP.AA., deve effettuarsi (a differenza di quanto avviene per le notificazioni a istanza di parte nel caso in cui l’amministrazione sia iscritta nell’Indice PA) mediante il deposito in cancelleria.

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Lavoro (Rapporto)

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE) – INTRODUZIONE CAUSA – CONTEGGIO SPETTANZE LAVORATORE – OMESSA PRODUZIONE – IRRILEVANZA.

Tribunale di Ascoli Piceno 6.12.2018 n. 287, Giud. D’Ecclesia, Ippoliti  (Avv.Falco) c. Gruppo Mangano srl (Avv. D. e L. Carbone).

Ai fini della nullità del ricorso in materia  di lavoro contenente la domanda che abbia per  oggetto spettanze retributive, è irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore.

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PROCESSO DEL LAVORO – GIURISDIZIONE – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEI CONCORSI – CONTROVERSIA – GIURISDIZIONE GIUDICE AMMINISTRATIVO – LIMITI.

Tribunale di Taranto 9.7.2018 n. 2760, Giud. Magazzino, Semeraro (Avv.  Natalicchio) c. Comune di Massafra (Avv. De Tommaso).

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n.165/2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo.

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Sentenze

PROCESSO DEL LAVORO – CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA – VERBALE ACCERTAMENTO – DISAPPLICAZIONE - INIDONEITÀ

Corte di Appello di Torino 5.8.2019 n. 579, (Pres. Rel. Milani – S.F. soc. coop. r.l. (Avv. Ardito, Di Lecce,Tita) - INPS ( Avv. Cataldi )

Il Giudice ordinario non può disapplicare un verbale ispettivo perché oggetto del giudizio non è l’impugnazione di un atto amministrativo bensì esclusivamente la fondatezza del merito della pretesa contributiva dell’INPS.

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Sentenze

PROCESSO DEL LAVORO – CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA - OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE - AGENZIA DELLE ENTRATE – LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIONE

Tribunale Chieti 25.7.2018  n. 262, Giud. Prozzo, Matteo (Avv. Galluppi) c. Cassa  Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (contumace) e Agenzia delle Entrate Riscossione.

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale la legittimazione passiva spetta unicamente all’ente creditore del tributo e non anche al concessionario della gestione del servizio riscossione.

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PROCESSO DEL LAVORO – CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA – INTRODUZIONE DELLA CAUSA - AVVISO DI ADDEBITO INPS - CONTESTAZIONE PER INDETERMINATEZZA DELL’AVVISO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI – TERMINE DECADENZIALE DI VENTI GIORNI.

Tribunale di Bari 18.5.2017 n. 2700, Giud. Ariola, Novielli Costruzioni srl (Avv. Martielli) c. Inps (Avv. Mastrorilli).

L’opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione e l’opposizione agli atti esecutivi sono soggette a termini diversi, rispettivamente 40 giorni  di cui all’art.24 d.lgs. n.46/1999 e 20 giorni di cui all’art.617 cpc. 

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PROCESSO DEL LAVORO – CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE – INTRODUZIONE DELLA CAUSA – TERMINE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – PERIODO FERIALE – COMPUTO.

Corte Appello Bologna 5.10.2017 n. 1024, Pres. Est. Brusati, Inps (Avv. Lamanna) c. Auser associazione volontariato di Bologna (Avv. Piccinini, Sacco).

La proroga del termine, che scada in giorno festivo o di sabato, al primo giorno seguente non festivo, prevista dall'art. 155, 4º e 5º comma, c.p.c., si applica non solo con riguardo ai termini «a decorrenza successiva», ma anche a quelli che si computano «a ritroso», con la particolarità che, rispetto al termine a scadenza successiva, la proroga in questione opera, in tal caso, in modo speculare (ovvero a ritroso, nel senso che l'atto deve essere compiuto in anticipo, nel primo giorno antecedente non festivo, rispetto alla scadenza naturale), in ragione della relativa modalità di calcolo.

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