Sentenze
Corte di Appello Catania 21.6.2023, Pres. Ferreri, Rel. est. Murana, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania (Avvocatura distrettuale dello Stato) c. Paimfruit (Avv. Cosio).
La notificazione a cura della cancelleria, ove destinatario sia un’amministrazione pubblica – nel caso di specie, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro – che, in violazione dell’obbligo di legge, abbia omesso di iscriversi nel registro PP.AA., deve effettuarsi (a differenza di quanto avviene per le notificazioni a istanza di parte nel caso in cui l’amministrazione sia iscritta nell’Indice PA) mediante il deposito in cancelleria.
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Lavoro (Rapporto)
Tribunale di Ascoli Piceno 6.12.2018 n. 287, Giud. D’Ecclesia, Ippoliti (Avv.Falco) c. Gruppo Mangano srl (Avv. D. e L. Carbone).
Ai fini della nullità del ricorso in materia di lavoro contenente la domanda che abbia per oggetto spettanze retributive, è irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore.
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Sentenze
Trib. Torino 4.6.2021 n 640, Giud. Mollo, Marangio (Avv. Carapelle) c. Comune di Torino (Avv. Li Volti).
Non spetta all’ente pubblico difeso da avvocato dell’avvocatura interna il rimborso degli oneri riflessi sulle somme liquidate dal giudice per spese legali a norma dell’art.1, comma 208, legge n.266/2005.
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Tribunale di Taranto 9.7.2018 n. 2760, Giud. Magazzino, Semeraro (Avv. Natalicchio) c. Comune di Massafra (Avv. De Tommaso).
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n.165/2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo.
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Sentenze
Corte di Appello di Torino 5.8.2019 n. 579, (Pres. Rel. Milani – S.F. soc. coop. r.l. (Avv. Ardito, Di Lecce,Tita) - INPS ( Avv. Cataldi )
Il Giudice ordinario non può disapplicare un verbale ispettivo perché oggetto del giudizio non è l’impugnazione di un atto amministrativo bensì esclusivamente la fondatezza del merito della pretesa contributiva dell’INPS.
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Sentenze
Tribunale Chieti 25.7.2018 n. 262, Giud. Prozzo, Matteo (Avv. Galluppi) c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (contumace) e Agenzia delle Entrate Riscossione.
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale la legittimazione passiva spetta unicamente all’ente creditore del tributo e non anche al concessionario della gestione del servizio riscossione.
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Tribunale di Bari 18.5.2017 n. 2700, Giud. Ariola, Novielli Costruzioni srl (Avv. Martielli) c. Inps (Avv. Mastrorilli).
L’opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione e l’opposizione agli atti esecutivi sono soggette a termini diversi, rispettivamente 40 giorni di cui all’art.24 d.lgs. n.46/1999 e 20 giorni di cui all’art.617 cpc.
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Corte Appello Bologna 5.10.2017 n. 1024, Pres. Est. Brusati, Inps (Avv. Lamanna) c. Auser associazione volontariato di Bologna (Avv. Piccinini, Sacco).
La proroga del termine, che scada in giorno festivo o di sabato, al primo giorno seguente non festivo, prevista dall'art. 155, 4º e 5º comma, c.p.c., si applica non solo con riguardo ai termini «a decorrenza successiva», ma anche a quelli che si computano «a ritroso», con la particolarità che, rispetto al termine a scadenza successiva, la proroga in questione opera, in tal caso, in modo speculare (ovvero a ritroso, nel senso che l'atto deve essere compiuto in anticipo, nel primo giorno antecedente non festivo, rispetto alla scadenza naturale), in ragione della relativa modalità di calcolo.
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