DIRITTO SINDACALE – CONDOTTA ANTISINDACALE – ACCORDO INTERCONFEDERALE – LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RAPPRESENTANTE SINDACALE – LICENZIAMENTO – NULLA OSTA DEL SINDACATO - NECESSITÀ - LIMITI TEMPORALI.
Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
In caso di licenziamento di lavoratori che appartengono ad una rappresentanza sindacale aziendale, attuato nell’ambito di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, necessita l’apposito nulla osta del sindacato. Le condotte aziendali consistite nell’aver disposto la immediata efficacia dei licenziamenti, in violazione delle previsioni di cui all’art.14 dell’accordo interconfederale 18.4.1966, si configurano ex se come antisindacali poiché hanno escluso che il controllo delle organizzazioni sindacali si svolgesse preventivamente rispetto non all’adozione dei provvedimenti bensì alla concreta operatività degli intimati recessi.