LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – CONTRATTO A TERMINE - PERSONALE SCOLASTICO - VIOLAZIONE DURATA MASSIMA - CONSEGUENZE (ANZIANITÀ DI SERVIZIO E TRATTAMENTO ECONOMICO)
Tribunale di Castrovillari 9.5.2018 n. 1218, Giud. Santoro, Nociti (Avv. Ciranni) c. MIUR (Avvocatura distrettuale dello Stato)
In materia di rapporti a termine nel settore scolastico va disapplicata la disciplina di fonte legale (art. 526 del D.L.vo n. 297/1994) e pattizia che limita il trattamento economico del personale docente ed educativo non di ruolo a quello iniziale previsto per l’omologo personale di ruolo, senza alcuna possibilità di progressione stipendiale, in quanto in evidente violazione del principio di pari trattamento e non discriminazione tra lavoratori a causa delle diverse condizioni d’impiego sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE,non essendovi alcuna ragione oggettiva in grado di giustificarla e deve essere riconosciuta a fini economici l’anzianità di servizio, costituente un mero fatto, e, pertanto, insuscettibile di prescrizione autonoma, e deve essere accordato il diritto ad essere collocati nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturatanel servizio prestato nell’amministrazione scolastica in forza dei contratti a termine sottoscritti ed eseguiti. Va riconosciuto, altresì,il diritto alle differenze retributive maturate, corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione di tutta l’anzianità maturata, nei limiti della prescrizione quinquennale.