Sentenze

LAVORO (RAPPORTO) – DOCUMENTI DI LAVORO - CERTIFICATO PENALE DEL LAVORATORE - ATTIVITÀ PROFESSIONALE O VOLONTARIA CON CONTATTI DIRETTI E REGOLARI CON MINORI – RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO AL LAVORATORE DEL CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE -

Tribunale Ascoli Piceno 27.1.2020 n. 70, Giud. Lorenzi, Speca (Avv. Carbone) c. Ispettorato Nazionale del Lavoro (Avv. Norcini)

L’obbligo del datore di lavoro dell’acquisizione preventiva del certificato penale del casellario giudiziale per gli operatori che svolgono attività professionale o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, ha come presupposto che i minori siano affidati in via esclusiva agli stessi, ossia siano sottratti alla vigilanza dei genitori per avere un rapporto continuativo ed esclusivo con essi. 

SCARICA LA SENTENZA 

Sentenze

LAVORO AUTONOMO – COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRATTI A PROGETTO - RATIO DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE – CONTRATTO A PROGETTO PER NECESSITÀ STRUTTURALE DELL’AZIENDA - ESCLUSIONE.

Tribunale di Teramo  20,3,2019 n. 197, Giud. Di Biase, Lepido Edizioni srl (Avv. Carbone) c. Direzione territoriale del lavoro di Teramo (D.ssa Palmieri).

Non può ritenersi consentito ricorrere  ai contratti a progetto per fare fronte ad una necessità strutturale dell’azienda o per indefinite o modificabili esigenze aziendali

SCARICA LA SENTENZA

LAVORO AUTONOMO – COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO – FATTORINO IN BICICLETTA (“RIDER”) – NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE

Tribunale Torino 7.5.2018 n. 778, Giud.  Buzano, XXXXX (Avv. Bonetto, Druetta) c. Digital Services XXXVI Italy srl (Foodora) (Avv.ti Tosi, Lunardon, Realmonte).

L’attività lavorativa prestata con mansioni di fattorino in bicicletta (c.d. riders) in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, costituisce lavoro autonomo e non lavoro subordinato in quanto  il rapporto di lavoro intercorso tra Foodora ed  i suoi riders consentiva di scegliere se, quando e quanto lavorare, senza garantire un’attività minima né un obbligo di eseguire la prestazione, con assenza degli elementi caratterizzanti la fattispecie  del rapporto di subordinazione (assoggettamento al potere direttivo, continuità del rapporto di lavoro, assenza di sottoposizione al potere disciplinare).

VISUALIZZA LA SENTENZA

CSDN Centro Studi Diritto del Lavoro Domenico Napoletano

Centro Studi
Diritto del Lavoro
"Domenico Napoletano"

Via Orsini, 11
63100 ASCOLI PICENO