Sentenze
Tribunale Asti, decreto 7.12.2020 (Giud. Dott.ssa E. Antoci)
Ha natura discriminatoria l’accordo sindacale che indica le assenze per maternità e paternità facoltative quali cause legittimanti la riduzione del premio di risultato
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Tribunale di Torino 19.10.2017 n. 1942, Giud. Mollo, Ponzio (Avv. Vullo) c. Eutourist New srl (Avv.ti Pellicella, Arena).
L’obbligazione di pagare tempestivamente la retribuzione è un’obbligazione pecuniaria per la quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1219, numero 3 e 1182, comma 3, c.c., non è necessaria la messa in mora, gli interessi si intendono maturati dalla data di scadenza del proprio debito sino all’effettivo pagamento.
Il datore di lavoro è liberato dalla responsabilità solo qualora dimostri l’impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile. A tal fine, non può considerarsi prova di un’impossibilità sopravvenuta la circostanza che il pagamento del servizio intervenga solo dopo la certificazione della fattura o che dipenda dal ritardo nella ricezione dei pagamenti da parte del committente, o dalla società di factoring, in quanto tutto ciò rientra nel rischio di impresa che sicuramente non può essere posto a carico del lavoratore.
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