LAVORO SUBORDINATO – DISCRIMINAZIONE – MOBBING – DEFINIZIONE NORMATIVA: ESCLUSIONE – NOZIONE – ONERE DELLA PROVA
Tribunale di Ascoli Piceno 18.5.2018 n. 117, Giud. Del Curto, Cesarini (AVV. Romani) c. BBA srl (Avv. Lori, Camaioni).
Non esistendo una definizione normative del mobbing, la giurisprudenza ha ritenuto la sussistenza del mobbing in presenza di una condotta del datore di lavoro che ponga una pluralità di comportamenti, tra loro uniti da uno scopo unitario, capaci di produrre un effetto vessatorio nei confronti del dipendente. Occorrono da parte del datore di lavoro più comportamenti finalizzati allo stesso predeterminato scopo, quello di mortificare la persona del dipendente, svilirne le competenze, umiliarlo, portarlo eventualmente alle dimissioni o comunque emarginarlo. Spetta al lavoratore dimostrare tutti gli elementi costitutivi del mobbing, le condotte del datore, il danno psicofisico, ma anche e soprattutto l’intento persecutorio, ossia lo specifico “disegno” del datore mirato alla sua emarginazione.