LAVORO SUBORDINATO – TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - IMPUGNAZIONE – TERMINE DI DECADENZA DI 60 GIORNI – SUSSISTENZA
Corte appello Bologna 10.10.2017 n.1056, Pres. Est. Brusati, Pazzaglini (Avv. Canepa) c. Coopservice soc.coop.p.a. (Avv. Favalli, Lesce,De Lucia, Flamigni).
Il provvedimento di trasferimento deve essere impugnato entro il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art.32, comma 3, lett.c) della legge n.183 del 2010, senza in alcun modo distinguere in ordine alle asserite ragioni di illegittimità e/o alla natura di detto licenziamento in conformità alla ratio di certezza dei rapporti giuridici cui è chiaramente ispirata detta norma.
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LAVORO SUBORDINATO – TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - LAVORATORE BENEFICIARIO EX LEGE N. 104/92 - TRASFERIMENTO PER ESIGENZE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE - LEGITTIMITÀ.
Corte appello Bologna 13.2.2018, n.1559, Pres. Est. Brusati, Bistaffa (Avv. Cristiani, Vecchietti) c. Hera spa (Avv. Pivato).
È legittimo il trasferimento del lavoratore che gode dei benefici di cui all’art.33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, ove il trasferimento non sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente, e qualora il datore di lavori provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.
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