Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
Nel caso di licenziamento discriminatorio la violazione opera obiettivamente, ovvero in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza ad una specifica categoria protetta, anche a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro. Nel caso, invece, di licenziamento per ritorsione (o rappresaglia) è necessario che il lavoratore (o la organizzazione sindacale) fornisca idonea prova della sussistenza di un motivo illecito determinante, anche nell’ipotesi in cui risulti la palese illegittimità del recesso datoriale.
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Corte appello Milano 1.12.2022, Pres. Rel. Mantovani, Maffucci (Avv. Moshi) c. N.S.I. Nigra Servizi Italia società cooperativa (Avv. Petrucci).
Le assenze dal lavoro dovute alle patologia correlate alla disabilità del lavoratore, non si computano ai fini del comporto.
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Corte Appello Genova 21.7.2021 n.211, Pres. Vigotti, Rel est. Melandri, Tizio (Avv. Lalli) c. Cauio (Avv. Caro).
Sono esclusi dal computo del periodo di comporto i giorni di assenza per malattie connesse allo stato di handicap del lavoratore.
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Corte Appello Firenze 4.11.2021, Pres. rel. Papait, Terminal Darsena Toscana (Avv. Vannucci) c. Chiellini (Avv. Toni)
Le assenze per malattia conseguente a grave patologia oncologica non si computano ai fini del comporto, con conseguente illegittimità del disposto licenziamento.
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Corte Appello Bologna 5.10.2017 n. 1024, Pres. Est. Brusati, Inps (Avv. Lamanna) c. Auser associazione volontariato di Bologna (Avv. Piccinini, Sacco).
La prestazione di volontariato è per sua natura spontanea e gratuita, per cui non si possono ravvisare gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui, per l’attività di volontariato espletata siano corrisposte somme di denaro di modesto importo a titolo di rimborso spese.
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Tribunale Asti, decreto 7.12.2020 (Giud. Dott.ssa E. Antoci)
Ha natura discriminatoria l’accordo sindacale che indica le assenze per maternità e paternità facoltative quali cause legittimanti la riduzione del premio di risultato
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Tribunale di Torino 19.10.2017 n. 1942, Giud. Mollo, Ponzio (Avv. Vullo) c. Eutourist New srl (Avv.ti Pellicella, Arena).
L’obbligazione di pagare tempestivamente la retribuzione è un’obbligazione pecuniaria per la quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1219, numero 3 e 1182, comma 3, c.c., non è necessaria la messa in mora, gli interessi si intendono maturati dalla data di scadenza del proprio debito sino all’effettivo pagamento.
Il datore di lavoro è liberato dalla responsabilità solo qualora dimostri l’impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile. A tal fine, non può considerarsi prova di un’impossibilità sopravvenuta la circostanza che il pagamento del servizio intervenga solo dopo la certificazione della fattura o che dipenda dal ritardo nella ricezione dei pagamenti da parte del committente, o dalla società di factoring, in quanto tutto ciò rientra nel rischio di impresa che sicuramente non può essere posto a carico del lavoratore.
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Corte appello Bologna 27.11.2017 n. 1219, Pres.Est. Brusati, Burato ed altri (Avv. Raimondi) c. So.c.pal srl (Avv. Stricker) e Fallimento SIPAL.
La vendita di specifici beni, anche se necessari allo svolgimento dell’attività economica che costituiva l’oggetto sociale dell’azienda, non integra, di per sé, la fattispecie di cessione di azienda di cui all’art. 2112 cod. civ.
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Corte appello Bologna 10.10.2017 n.1056, Pres. Est. Brusati, Pazzaglini (Avv. Canepa) c. Coopservice soc.coop.p.a. (Avv. Favalli, Lesce,De Lucia, Flamigni).
Il provvedimento di trasferimento deve essere impugnato entro il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art.32, comma 3, lett.c) della legge n.183 del 2010, senza in alcun modo distinguere in ordine alle asserite ragioni di illegittimità e/o alla natura di detto licenziamento in conformità alla ratio di certezza dei rapporti giuridici cui è chiaramente ispirata detta norma.
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Corte appello Bologna 13.2.2018, n.1559, Pres. Est. Brusati, Bistaffa (Avv. Cristiani, Vecchietti) c. Hera spa (Avv. Pivato).
È legittimo il trasferimento del lavoratore che gode dei benefici di cui all’art.33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, ove il trasferimento non sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente, e qualora il datore di lavori provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.
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