LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO – LICENZIAMENTO PER RITORSIONE – DIFFERENZA.

Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).

Nel caso di licenziamento discriminatorio la violazione opera obiettivamente, ovvero in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza ad una specifica categoria protetta, anche a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro. Nel caso, invece, di licenziamento per ritorsione (o rappresaglia) è necessario che il lavoratore (o la organizzazione sindacale) fornisca idonea prova della sussistenza di un motivo illecito determinante, anche nell’ipotesi in cui risulti la palese illegittimità del recesso datoriale.

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LAVORO SUBORDINATO – RAPPORTI SPECIALI DI LAVORO - VOLONTARIATO - PRESTAZIONE DI VOLONTARIATO - CORRESPONSIONE SOMME A TITOLO RIMBORSO SPESE – LAVORO SUBORDINATO – ESCLUSIONE

Corte Appello Bologna 5.10.2017 n. 1024, Pres. Est. Brusati, Inps (Avv. Lamanna) c. Auser associazione volontariato di Bologna (Avv. Piccinini, Sacco).

La prestazione di volontariato è per sua natura spontanea e gratuita, per cui non si possono ravvisare  gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato  nel caso in cui, per l’attività di volontariato espletata  siano corrisposte somme di denaro di modesto importo a titolo di rimborso spese.

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LAVORO SUBORDINATO – RETRIBUZIONE – PAGAMENTO CON RITARDO – CAUSA DEL RITARDO – IRRILEVANZA - CONSEGUENZE

Tribunale di Torino 19.10.2017 n. 1942, Giud. Mollo, Ponzio (Avv. Vullo) c. Eutourist New srl (Avv.ti Pellicella, Arena).

L’obbligazione di pagare tempestivamente la retribuzione è un’obbligazione pecuniaria per la quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1219, numero 3 e 1182, comma 3, c.c., non è necessaria la messa in mora, gli interessi si intendono maturati dalla data di scadenza del proprio debito sino all’effettivo pagamento.
Il datore di lavoro è liberato dalla responsabilità solo qualora dimostri l’impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile. A tal fine, non può considerarsi prova di un’impossibilità sopravvenuta la circostanza che il pagamento del servizio intervenga solo dopo la certificazione della fattura o che dipenda dal ritardo nella ricezione dei pagamenti da parte del committente, o dalla società di factoring, in quanto tutto ciò rientra nel rischio di impresa che sicuramente non può essere posto a carico del lavoratore.

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LAVORO SUBORDINATO – TRASFERIMENTO D’AZIENDA - VENDITA DI SPECIFICI BENI AZIENDALI –INSUSSISTENZA DELLA FATTISPECIE

Corte appello Bologna 27.11.2017 n. 1219, Pres.Est. Brusati,  Burato ed altri (Avv. Raimondi) c. So.c.pal srl (Avv. Stricker) e Fallimento SIPAL.

La vendita di specifici beni, anche se necessari allo svolgimento dell’attività economica che costituiva l’oggetto sociale dell’azienda, non integra, di per sé, la fattispecie di cessione di azienda di cui all’art. 2112 cod. civ. 

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LAVORO SUBORDINATO – TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - IMPUGNAZIONE – TERMINE DI DECADENZA DI 60 GIORNI – SUSSISTENZA

Corte appello Bologna 10.10.2017 n.1056, Pres. Est. Brusati, Pazzaglini (Avv. Canepa) c. Coopservice soc.coop.p.a. (Avv. Favalli, Lesce,De Lucia, Flamigni).

Il provvedimento di trasferimento deve essere impugnato entro il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art.32, comma 3, lett.c) della legge n.183 del 2010, senza in alcun modo distinguere in ordine alle asserite ragioni di illegittimità e/o alla natura di detto licenziamento in conformità alla ratio di certezza dei rapporti giuridici cui è chiaramente ispirata detta norma.

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LAVORO SUBORDINATO – TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - LAVORATORE BENEFICIARIO EX LEGE N. 104/92 - TRASFERIMENTO PER ESIGENZE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE - LEGITTIMITÀ.

Corte appello Bologna 13.2.2018, n.1559, Pres. Est. Brusati, Bistaffa (Avv. Cristiani, Vecchietti) c. Hera spa (Avv. Pivato).

È legittimo il trasferimento del lavoratore che gode dei benefici di cui all’art.33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, ove il trasferimento non sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente, e qualora il datore di lavori provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

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