Tribunale di Latina 18.10.2018 n. 963, Giud. Avarello, Tizio (Avv. Panici) c. Caio (Avv. Leggiero).
In tema di licenziamento ritorsivo, il lavoratore deve indicare e provare ex art.2697 cod.civ. i profili specifici da cui desumere l’intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza a per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti.
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Tribunale di Latina 18.10.2018 n. 963, Giud. Avarello, Tizio (Avv. Panici) c. Caio (Avv. Leggiero).
In tema di licenziamento collettivo, il contenuto della lettera di avviso della procedura di mobilità determina e delimita il perimetro entro il quale i lavoratori in esubero devono essere selezionati per la successiva collocazione in mobilità. L’assenza della posizione del lavoratore tra quelle indicate nella lettera di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell’art.4, comma 3, l.n.223/91, rende illegittimo il licenziamento del dipendente, licenziamento da ritenersi ritorsivo in considerazione della palese estraneità del lavoratore alle ragioni addotte per la riduzione del personale.
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