Sentenze, Lavoro (Rapporto)
Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello statuto dei lavoratori è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.
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Sentenze
Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
In caso di licenziamento di lavoratori che appartengono ad una rappresentanza sindacale aziendale, attuato nell’ambito di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, necessita l’apposito nulla osta del sindacato. Le condotte aziendali consistite nell’aver disposto la immediata efficacia dei licenziamenti, in violazione delle previsioni di cui all’art. 14 dell’accordo interconfederale 18.4.1966, si configurano ex se come antisindacali poiché hanno escluso che il controllo delle organizzazioni sindacali si svolgesse preventivamente rispetto non all’adozione dei provvedimenti bensì alla concreta operatività degli intimati recessi.
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Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art.28 dello statuto dei lavoratori è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.
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Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
In caso di licenziamento di lavoratori che appartengono ad una rappresentanza sindacale aziendale, attuato nell’ambito di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, necessita l’apposito nulla osta del sindacato. Le condotte aziendali consistite nell’aver disposto la immediata efficacia dei licenziamenti, in violazione delle previsioni di cui all’art.14 dell’accordo interconfederale 18.4.1966, si configurano ex se come antisindacali poiché hanno escluso che il controllo delle organizzazioni sindacali si svolgesse preventivamente rispetto non all’adozione dei provvedimenti bensì alla concreta operatività degli intimati recessi.
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