PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI – PERSONALE CIVILE - EQUO INDENNIZZO – RICONOSCIMENTO ANTE D.P.R. N. 461/2001 - AGGRAVAMENTO POST D.P.R. N. 461/2001 – CALCOLO – FATTISPECIE.
Corte Appello Ancona, Pres. Cetro, Est. Sbano, sentenza 23 agosto 2018, n. 186, C.F. (Avv. Mariani) c. Inail (Avv. Bonadies)
In caso di aggravamento di patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio ed indennizzata prima dell’entrata in vigore del d.p.r. n. 461/2001, la relativa domanda andrà trattata quale nuovo evento per cui la normativa, sia procedurale che sostanziale, ad essa applicabile deve essere quella in vigore al momento del suo verificarsi o al momento della sua conoscenza, atteso che il momento rilevante per la determinazione della normativa applicabile in sede di liquidazione dell’indennizzo è solo quello in cui si è manifestata la perdita dell’integrità fisica o l’aggravamento, ove questo sia il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo.