PREVIDENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - AZIONE DI RIVALSA INAIL – INIDONEITÀ MISURE DI PREVENZIONE – RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO E DEI COOBBLIGATI – CONDOTTA OMISSIVA DEL COOBBLIGATO – NESSO DI CAUSALITÀ – INTERRUZIONE – ESCLUSIONE – FATTISP
Tribunale di Ascoli Piceno, Giud. D’Ecclesia, 14 dicembre 2018, n. 399, Inail (Avv. M. Bonadies) c. P. I. srl (Avv. Toffoletto, S. De Santis, A.G. Sommaruga, V. Zanoni, D. Silenzi) e GLM (Avv. E. Guidi)
In caso di infortunio originato dall'assenza o inidoneità delle relative misure di prevenzione, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal comportamento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione che abbiano a loro volta dato occasione all’evento, quando quest'ultimo risulti comunque riconducibile alla mancanza o insufficienza delle predette misure e si accerti che le stesse, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del verificarsi di quell'evento. In particolare, allorquando l’obbligo di impedire l'evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, co. 1, c. p.