Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni – Lavoro a tempo determinato – Scuola – Procedura di conferimento incarichi a tempo determinato – Turni di nomina successivi al primo resisi disponibili – Partecipazione soggetti rinunciatari – Esclusione
Tribunale di Latina 17.2.2023, Pres. Rel. Avarello, D’Angelis (Avv. Agostini) c. Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale per il Lazio (ex art. 417 bis cpc: Bazzelli, Luppi, Ferrarese)
La mancata indicazione di una sede o di una tipologia di posto resasi disponibile per un determinato turno di nomina equivale, per il candidato rimasto per quel turno insoddisfatto, ad una rinuncia, a quella sede e a quella tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura. In pratica il rinunciatario che è stata trattato dalla procedura e che, al momento del suo turno sia rimasto insoddisfatto per indisponibilità tra le limitate sedi indicate, non potrà più partecipare ai successivi turni di nomina