PROVA DOCUMENTALE
Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 7 febbraio 2025 n. 3113
In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, contestazioni generiche o onnicomprensive.