Trasformazione aziende
Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 14 gennaio 2025 n. 868
In caso di trasformazione da azienda agricola ad azienda industriale, i provvedimenti di variazione adottati d’ufficio dall’INPS non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, ancorché dipendano dall’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività, non essendo tale ipotesi equiparabile a quella delle inesatte dichiarazioni rese dal datore di lavoro al momento dell’inquadramento iniziale.