LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – COMPORTO – LICENZIAMENTO PRIMA DEL TERMINE FINALE DEL PERIODO DI COMPORTO - NULLITÀ – CONSEGUENZE: RIAMMISSIONE NEL POSTO DI LAVORO E DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRIBUTIVO.
Tribunale di Busto Arsizio, 11 marzo 2020 n. 956, Giud. Fumagalli, Ditta (Avv. De Andreis, Casali) c. Caio.
Il licenziamento intimato prima del termine finale del periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettività è nullo e comporta il diritto al ripristino del rapporto di lavoro con conseguente riammissione nel posto di lavoro e condanna al pagamento dell’intero trattamento economico e contributivo dalla data della risoluzione del rapporto fino al concreto ripristino dello stesso.