Sentenze

Lavoro Subordinato - Appalto e distacco – Contratto di appalto – Prova – Limiti – Solidarietà art.29 d.lgs. n.276/2003.

Corte di Appello di Catania-14.7.2023 n.790, Pres. Maltese, Rel. Urso, Copia (Avv. Balsamo) c. Rete Ferroviaria Italiana spa (contumace).

Poiché i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem” operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo, l’esistenza di un contratto di appalto, invocato quale presupposto per la solidarietà solidale del committente ex art. 29 D.lgs. 276/2003, può essere accertata ricorrendo a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, senza che sia configurabile la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c.

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